L' Associazione ORA et LABORA

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
 
CHE COSA E' ?

L'Associazione ORA et LABORA fondata a Genova l' 08/09/1995, iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Promozione Sociale 1389/2012, è costituita da quanti, frequentando l'Eremo di S. Alberto e condividendone la spiritualità, si sono sentiti chiamati dal Signore ad offrire la loro volontaria collaborazione, sul piano mareriale e su quello spirituale a seconda delle loro possibilità.
Mentre l'Eremo è una realtà di natura eminentemente spirituale, l'Associazione è costituita da persone che con la loro disponibilità intendono contribuire a che la realtà di S. Alberto possa corrispondere nel tempo sempre più pienamente al disegno che Dio ha su di lei.
A differenza della maggior parte delle associazioni di volontariato sorte nel tempo ed impegnate in ambito sociale o culturale, l'Associazione ORA et LABORA si colloca in un ambito più specificatamente spirituale, a livello di finalità, anche se poi tutto questo si traduce in un impegno di servizio che coinvolge tutte le dimensioni della vita.
L'apporto dell'Associazione si esplica:

SUL PIANO SPIRITUALE
- Nella fruizione dei servizi spirituali promossi dall'Eremo di S. Alberto.
- Nell'impegno all'Adorazione Eucaristica.
- Nell'offerta spirituale dei sacrifici e delle sofferenze perché la volontà di Dio si realizzi pienamente a S. Alberto.

SUL PIANO MATERIALE
- Nella gestione ordinaria della struttura dell'Eremo (pulizia e cura della chiesa, della cappella di S. Alberto, della cappella della SS. Trinità, del salone, che viene utilizzato come aula liturgica nel periodo invernale), della casa canonica, degli altri ambienti residenziali e dei laboratori.
- Nei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso di S. Alberto, affiancando il personale specializzato.
- Nella gestione dell'esposizione di libri ed articoli di artigianato artistico-religioso messi a disposizione dei fedeli.
- Nella produzione grafica di preghiere, sussidi e libri per l'approfondimento della vita spirituale.
- Nella gestione del servizio di ospitalità per persone desiderose di fare un'esperienza di deserto e di ritiro.
- Nella gestione del sito internet di S. Alberto.
- Nella redazione, produzione e diffusione di un periodico trimestrale di informazione e formazione spirituale in progettazione.
- Nel sostegno economico offerto liberamente a seconda delle possibilità, in maniera saltuaria o continuativa.

 
       
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PROPOSTE DI COLLABORAZIONE

L'adesione all'Associazione Ora et Labora è una libera scelta, motivata da una chiamata soprannaturale.
E' la logica conseguenza di una esperienza di particolare sintonia con la spiritualità dell'Eremo di S. Alberto, che spinge la persona a far parte, attraverso l'adesione all'Associazione, alla "famiglia spirituale" dell'Eremo di S. Alberto.
Aderire all'Associazione significa impegnarsi spiritualmente e materialmente, secondo le finalità statutarie.
Questo implica un minimo di impegno, che può variare a seconda dell disponibilità della persona, ma che deve essere assunto con senso di responsabilità e coerenza.
L'adesione all'Associazione comporta la corresponsione di una quota sociale annuale che è lasciata alla libera discrezione di ciascuno.
In qualsiasi momento l'associato può recedere dai propri impegni, dandone comunicazione scritta o via e- mail.

 
       
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STATUTO

 

“ ORA ET LABORA onlus”

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. Costituzione

È costituita l’Associazione denominata “ORA ET LABORA ONLUS”.

L’AssociazioneORA ET LABORA, di seguito semplicemente Associazione, fissa la propria sede in Genova, Via Sant’Alberto 48.

L’Associazione ha durata illimitata; è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e seguenti del codice civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

ARTICOLO 2. Oggetto e scopo

L’Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

L’Associazione svolge la propria attività nell’ambito della Regione Liguria.

L’Associazione, intende perseguire finalità sociali, culturali, educative e spirituali a favore di tutta la collettività.

L’Associazione, in particolare e a solo titolo esemplificativo, si prefigge:

  • il sostegno e lapromozione del ministero pastorale dell’Eremo di Sant’Alberto di Genova;
  • la promozione della famiglia, nucleo fondamentale della società;
  • la formazione culturale e religiosa di quanti desiderano crescere nella vita spirituale , con particolare attenzione verso le problematiche che riguardano i giovani, le famiglie e l’infanzia;
  • l’accoglienza e l’inserimento in programmi di recupero di soggetti socialmente poco integrati, affetti da disturbi psico-spirituali, bisognosi di una scoperta progressiva del senso della vita e di una finalizzazione esistenziale positiva;
  • la promozione di una cultura del volontariato intesa come formazione ai valori che la promuovono e la sostengono;
  • la promozione, l’organizzazione e la realizzazione di attività e momenti di spiritualità e di sensibilizzazione religiosa.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l’Associazione potrà, tra le altre, svolgere le seguenti attività:

  • la manutenzione ordinaria e straordinaria della chiesa e delle strutture annesse all’ Eremo di S. Alberto;
  • la redazione e la divulgazione di materiale editoriale e di un periodico dell’Associazione;
  • la produzione di sussidi audiovisivi per l’approfondimento della fede e della vita spirituale;
  • la produzione di articoli di artigianato artistico-religioso che possano essere, nella loro materialità, veicoli di valori spirituali;
  • la diffusione e smercio di pubblicazioni di carattere religioso e spirituale e di articoli di artigianato artistico-religioso e sussidi audiovisivi attraverso una esposizione permanente presso l’Eremo di S. Alberto ed eventuali altre esposizioni in luoghi da destinarsi, l’allestimento di mostre mobili in occasione di feste patronali o fiere popolari o stands espositivi in contesti di manifestazioni fieristiche;
  • l’ acquisizione e gestione di locali siti in prossimità dell’Eremo, da adibirsi a foresteria o ambienti di soggiorno per persone desiderose di fare esperienza di ritiro o deserto, condividendo le proposte spirituali dell’Eremo di S. Alberto;
  • la promozione ed animazione di giornate di spiritualità, di catechesi, seminari di preghiera e ritiri guidati, organizzati presso l’Eremo di S. Alberto;
  • il sostegno, anche economico, di strutture ed attività di altre Associazioni o Enti Religiosi che operano in settori di particolare interesse per l’Associazione;
  • la realizzazione di convegni, dibattiti, congressi, mostre, proiezioni ed altre forme di divulgazione delle attività e dei temi di maggiore interesse per l’Associazione;
  • produzione e divulgazione di opere letterarie, musicali, pittoriche, multimediali, fotografiche;
  • raccolta fondi per il sostegno delle attività dell’Associazione;
  • ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità.

 

TITOLO II. ADERENTI

ARTICOLO 3. Ammissione

Sono soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità.

Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell’istanza, decorso il quale la domanda si intende senz’altro accolta.

Il socio ammesso è tenuto a versare la quota di adesione stabilita dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 4. Adesione

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È perciò espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, del Regolamento e delle linee programmatiche emanate.

I soci prestano volontariamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, ed esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l’esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell’Associazione, come disciplinato da apposito Regolamento.

Si assumono inoltre ogni responsabilità per quanto riguarda eventuali incidenti o danni riportati alla loro persona o beni di loro proprietà occorsi durante lo svolgimento della attività di volontariato, manlevando l’Associazione da ogni qualsiasi responsabilità e rinunciando ad ogni rivalsa o risarcimento nei confronti di essa.

ARTICOLO 5. Responsabilità dell’Associazione

L’Associazione risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L’associazione ha l’obbligo di provvedere a stipulare una assicurazione per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’ente stesso , in particolare deve provvedere a stipulare una polizza infortunistica e sanitaria che copra gli incidenti o le malattie nelle quali possano incorrere i soci aderenti durante lo svolgimento della loro attività di volontariato svolta per conto dell’ente stesso.

ARTICOLO 6. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti.

Qualora il socio violi le norme statutarie, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato.

TITOLO III. ORGANI

ARTICOLO 7. Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea degli aderenti;
  • il Consiglio Direttivo;

ARTICOLO 8. Composizione dell’Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano della stessa. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal vice presidente. Nel caso di assenza di entrambi,presiede un socio nominato dall’Assemblea.

ARTICOLO 9. Convocazione

L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all’anno: entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo, ed entro il mese di novembre per l’approvazione del bilancio preventivo dell’anno successivo.

L’Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede sociale almeno dieci giorni prima della data stabilita per la riunione. L’Assemblea può essere altresì convocata con comunicazione scritta da inviarsi a tutti i soci iscritti nel Libro degli Soci, almeno dieci giorni prima della riunione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l’ordine del giorno.

L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

ARTICOLO 10. Oggetto delle delibere assembleari

L’Assemblea:

  • provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente e del Vicepresidente;
  • delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
  • delibera sulle modifiche al presente Statuto;
  • approva il Regolamento dell’Associazione.
  • delibera sull’eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, stante il divieto di ridistribuzione ai soci, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
  • delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
  • delibera l’istituzione di sedi secondarie su proposta del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11. Validità dell’Assemblea

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega scritta da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati.

ARTICOLO 12. Votazioni

L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L’Assemblea, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, approva le modifiche statutarie a maggioranza di 2/3dei voti dei componenti presenti.

Delle riunioni dell’Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 13. Il Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 5 membri eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di tre anni.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente eun Vicepresidente, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea dei soci.

Le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo, con maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell’immagine dell’Associazione. In tal caso, la delibera del Consiglio Direttivo di revoca deve essere ratificata dall’Assemblea degli associati. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell’Assemblea.

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea.

ARTICOLO 14. Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Al Presidente compete l’espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca, su decisione del Consiglio Direttivo, l’Assemblea e la presiede, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione e verifica l’osservanza dello Statuto e del Regolamento.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell’Assemblea e garantisce l’idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti i soci.

Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri consiglieri, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo, corredandoli di idonee relazioni.

L’Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

ARTICOLO 15. Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell’impedimento del Presidente.

TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 16. Risorse economiche

L’Associazione trae le proprie risorse da:

  • quote e contributi degli associati;
  • eredità, donazioni e legati;
  • contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • erogazioni liberali degli associati e di terzi;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  • ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell’Associazione.

ARTICOLO 17. Contributi

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, qualora prevista, e dalla quota associativa il cui importo è stabilito annualmente dall’Assemblea.

Il contributo associativo è intrasmissibile.

ARTICOLO 18. Bilancio

Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Durante gli ultimi tre mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo, è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del prossimo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 19. Avanzi di gestione

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 20. Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all’Associazione sia in prima sia in seconda convocazione.

Il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i soci e, in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio che residua deve essere devoluto ad altra associazione con analoghe finalità di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 21. Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

 
       
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SCHEDA DI ADESIONE
ASSOCIAZIONE
ORA ET LABORA ONLUS
Via S. Alberto, 48
16154 Sestri Ponente - Genova
Tel. 010-6988921 - P.I. 03535380103
 
 
Io Sottoscritto/a  
Nato/a a il
Residente a Cap
Via N.ro Tel
Professione
     
     
presa visione dello statuto dell’Associazione “Ora et Labora ONLUS”
 
condividendone le finalità e i metodi, intendo liberamente aderirvi in qualità di :
 
     
Socio aderente versando la quota sociale annuale di €.
  e rendendomi disponibile nel modo seguente:

l'invio di questa richiesta sottintende l'accettazione al trattamento dei dati personali
nel rispetto della normativa 675/96